Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Ufficio Segretario Comunale
Ogni comune e ogni provincia deve avere un segretario iscritto all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali gestito dal Ministero dell’Interno (dopo la soppressione dell’AGES ad opera dell’articolo 7 comma 31-ter del DL 78/2012 inserito dalla legge di conversione 122/2010).
Il segretario comunale è designato dal sindaco il quale attinge dell’Albo nazionale.
Il segretario comunale è il vertice dell’organizzazione burocratica del comune o della provincia (tranne nei casi in cui sia stato nominato un diverso direttore generale, opzione oggi praticabile solo nei comuni con oltre centomila abitanti e nei comuni capoluogo di provincia).
L’articolo 97 del TUEL prevede che il segretario svolga “compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”.
Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
Il segretario inoltre:
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione (certifica, con funzioni notarili, le decisioni degli organi attraverso i verbali);
esprime i pareri preventivi sulle proposte di deliberazione (articolo 49 TUEL), nel caso in cui l'ente non abbia responsabili di servizio;
roga tutti i contratti, anche immobiliari, nei quali l'ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
esercita le funzioni di direttore generale se gli sono state conferite dal sindaco.
Infine, il segretario leva l’atto di protesto dei titoli di credito (tratte, cambiali e assegni) impagati alla scadenza naturale.
Se in passato i compiti “notarili” erano prevalenti nell’attività del segretario (il termine “segretario” in antichità era sinonimo di “notaro”), oggi il segretario svolge attività manageriale a tutto tondo essendo il perno della complessa macchina comunale.
Ha conoscenze “generaliste” che spaziano dall’ organizzazione aziendale alla gestione del personale, dalla contabilità pubblica alla gestione degli appalti, dall’ urbanistica al funzionamento degli organi amministrativi.
Contatti
Personale da contattare
Lorenzi AlbertoIn questa struttura
Orari al pubblico
Giovedì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00